Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 (Allegato A) e dalla Legge 04 gennaio 1990, n. 1 (Allegato B), dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, Hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d’impresa (individuale o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.