L’Assegno di Maternità dei Comuni (ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001) è un contributo economico che l’INPS, su concessione del Comune di residenza, eroga alle madri per la nascita di uno o più figli. Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (oppure i 18 anni in caso di adozione o affidamento internazionale).
Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Viene concesso per un massimo di cinque mensilità.
L’INPS provvede al pagamento dell’Assegno in un’unica soluzione.
La domanda va presentata al comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Il modulo di domanda può essere inviato al protocollo comunale tramite mail (info@comune.cafasse.to.it) o presentato all'ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico.