Descrizione
Dal 30 luglio 2026 la CIE richiesta da chi ha già compiuto 70 anni non ha più una data di scadenza: sarà valida a tempo indeterminato come documento di riconoscimento.
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 60 del 24 luglio 2026 (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici), ha fornito le istruzioni operative per l'attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha introdotto la validità illimitata della Carta d'Identità Elettronica per i cittadini ultrasettantenni.
A chi si applica
La novità riguarda le richieste di CIE presentate a partire dal 30 luglio 2026 da cittadini che, alla data della domanda, abbiano già compiuto 70 anni di età.
Come funziona
• La procedura allo sportello resta la stessa: non è richiesto alcun adempimento aggiuntivo da parte del cittadino.
• Sarà il sistema CIEOnline a riconoscere automaticamente l'età del richiedente e a generare la carta con validità illimitata.
• Sul documento, nel campo dedicato alla scadenza, comparirà la dicitura “ILLIMITATA”; nella banda a lettura ottica (MRZ) sarà riportato il valore 990101.
Le eccezioni
• In caso di soggetti richiedenti protezione internazionale: la CIE mantiene una validità di 3 anni, anche se il titolare ha superato i 70 anni.
• In caso di impossibilità temporanea di rilevare le impronte digitali: la CIE viene rilasciata con validità non superiore a 12 mesi.
Attenzione: identità digitale
La validità illimitata riguarda esclusivamente il documento come carta d'identità. Il certificato di autenticazione, cioè quello utilizzato per accedere ai servizi online tramite CIE (es. “Entra con CIE”), conserva una validità massima di 10 anni dalla data di emissione. Trascorso questo termine la carta resta valida come documento di identità, ma non potrà più essere usata per l'accesso digitale ai servizi, finché non si richiede una nuova CIE.
Validità per l'espatrio
La CIE a validità illimitata resta valida anche per l'espatrio, alle condizioni previste dall'art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 (assenza di cause ostative all’espatrio). Tuttavia, trascorsi 10 anni dalla data di rilascio, non sarà più possibile utilizzare i varchi automatici di frontiera (e-gate): il controllo del documento dovrà avvenire esclusivamente allo sportello, con verifica manuale da parte degli operatori di frontiera.