La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal c. 6 dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, ai sensi dell’Art. 41 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 .
L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.