L’occupazione del suolo pubblico per operazioni di trasloco / sosta mezzi / gazebo è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell’ente proprietario dell’area pubblica o della strada interessata dall’occupazione.
L’istanza è presentata in bollo e l’autorizzazione è rilasciata in bollo (eccetto esenti).
Il rinnovo (senza variazione di superficie), qualora la richiesta avvenga entro i termini previsti di 5 giorni antecedenti la scadenza, non è soggetto ad imposta di bollo poiché non configura il rilascio di nuova autorizzazione, ma solo la proroga di quella in atto. Parimenti la richiesta di differimento delle date di occupazione suolo, giustificata da cause di forza maggiore (es: indisponibilità di attrezzature , condizioni meteo avverse, ecc…) e purché l’occupazione non abbia ancora avuto inizio, non configura il rilascio di nuova autorizzazione e non è quindi soggetta ad imposta di bollo (già assolta in prima istanza). La variazione di superficie occupata (aumento o diminuzione) configura il rilascio di nuova autorizzazione e segue la relativa procedura.
Sono esenti dall’imposta di bollo (previa dichiarazione sottoscritta in istanza):
- le ONLUS iscritte all’anagrafe delle ONLUS (ex Art. 11 D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 );
- le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato (ex Art. 6 L. 11 agosto 1991 n. 266 e L.R. 29 agosto 1994 n. 38 );
- gli enti pubblici (ex art. 16 Art. 6 D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955 );
- le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 all. b) punto 27-bis);
- i partiti politici per i seguenti motivi: raccolta firme per candidature elettorali, raccolta firme per campagne referendarie e petizioni legislative, propaganda elettorale e referendaria;
- gli enti religiosi per l’esercizio del culto ammesso nello Stato purché l’occupazione sia connessa esclusivamente all’esercizio del culto