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Iscrizione Albo Giudici Popolari

  • Servizio attivo

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che intendono iscriversi agli elenchi dei giudici popolari e che possiedono i requisiti previsti dalla Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10:

  • essere cittadini italiani di buona condotta morale
  • essere residenti nel Comune
  • godere dei diritti civili e politici
  • avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
  • possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

Descrizione

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12):

  • i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):

  • i Ministri e i Sottosegretari di Stato
  • i membri del Parlamento
  • i commissari delle regioni
  • i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti  previsti dagli statuti regionali speciali
  • i Prefetti delle Province.

La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 13 e seguenti):

  • predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
  • effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
  • predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Come fare

Per iscriversi all'albo dei giudici popolari è necessario presentare apposita domanda al Sindaco del proprio Comune di residenza. Gli albi vengono aggiornati ogni due anni (durante gli anni dispari) e la richiesta va inoltrata generalmente entro il 31 luglio di tali anni.

Cosa serve

Per la presentazione della richiesta da parte dei diretti interessati, è necessario compilare l'apposito modulo di domanda allegato alla presente pagina.

 

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'iscrizione all'Albo Giudici Popolari

Tempi e scadenze

Le iscrizioni sono aperte ogni due anni (anni dispari) e devono essere presentate entro il 31 luglio

Quanto costa

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Accedi al servizio

  • Non digitale

L'esito è disponibile presso l'ufficio competente

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Anagrafe - Stato Civile - Elettorale

Piazza Vittorio Veneto, 1 10070 Cafasse (TO) - Italy

Allegati

Giudici_Popolari_ domanda_di_iscrizione

Pagina aggiornata il 16/06/2026

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